Il controllo delle emissioni è disciplinato:
- dalla normativa ambientale vigente, ed in modo particolare dal D.Lgs. 152/2006, anche detto Testo Unico Ambientale, e le sue successive modifiche e integrazioni;
- dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) vigente
Il D. Lgs. 152/06 descrive le linee guida per la tutela ambientale ed in particolare indica che “L’autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l’esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l’utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell’autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell’autorità competente per il controllo nei modi previsti dall’allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall’autorizzazione [..]”[1].
Oltre all’applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06, è necessario quindi fare riferimento all’AIA, in cui sono riportati nello specifico i parametri da campionare, le modalità di campionamento (in continuo e periodiche), i limiti emissivi nonché le prescrizioni per la messa a disposizione dei risultati agli Enti competenti (la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA).
L’AIA introduce, in aggiunta alle misure previste dalla normativa ed oggetto di confronto con il limite imposto (cosiddette misure “fiscali”), alcune misure aventi carattere conoscitivo
L’AIA vigente, inoltre, recepisce quanto indicato dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010 della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[1] D. Lgs. 152/06 art. 271 c. 18