Report emissioni e riferimenti normativi

Misurazioni in continuo

Misurazioni periodiche

Limiti emissivi

Parametri misurati

Riferimenti normativi

Cliccando sui bottoni verdi è possibile visualizzare i valori emissivi, espressi come media giornaliera, dei parametri monitorati in continuo negli ultimi 7 giorni: Carbonio organico totale (TOC), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Acido Fluoridrico (HF), Acido Cloridrico (HCl), Polveri totali e Ammoniaca (NH3).

A partire dal 4 dicembre 2023, inoltre, la nuova Autorizzazione introduce la misura in continuo anche del Mercurio (Hg).
Il calendario consente di visualizzare lo storico dei valori emissivi, mantenendo sempre un intervallo di 7 giorni. In questo caso, il limite viene esplicitato solo nel pop-up che compare passando il mouse sul giorno di interesse in modo da dare conto della variazione che ha subìto nel tempo (vedi § Limiti emissivi).

La tabella sottostante mostra i valori emissivi dei parametri monitorati con prelievi periodici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF), Policlorobifenili Dioxin Like (PCB-DL), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Cadmio e Tallio (Cd+Tl), Zinco (Zn) e Sommatoria Metalli (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn).

Il Mercurio (Hg) veniva rilevato con misurazioni periodiche fino a novembre 2023; con la nuova Autorizzazione del 4 dicembre 2023 il parametro è oggetto di misurazioni continue.

Nella colonna più a destra della tabella vengono riportati limiti con valori diversi laddove nel tempo siano variati a seguito di modifiche autorizzative (vedi § Limiti emissivi).

I limiti emissivi che l’AIA vigente ha imposto a TRM sono, per diversi dei parametri monitorati, più stringenti di quelli previsti dal D. Lgs. 152/06, nell’ottica di massimizzare la prestazione ambientale dell’impianto nonché la tutela dell’ambiente.

 

Durante i primi 24 mesi successivi all’avvio dell’impianto, periodo funzionale a permettere di raggiungere una condizione di funzionamento di regime (la cosiddetta “fase di avvio”), i limiti imposti dall’Autorizzazione per i parametri misurati in continuo erano allineati con quelli previsti dalla normativa nazionale e la misurazione in discontinuo ha avuto cadenza trimestrale (Limite 1).

 

I successivi rinnovi autorizzativi hanno introdotto la cadenza quadrimestrale degli autocontrolli e nuovi limiti sia per i parametri misurati in continuo che per i periodici (Limite 2, Limite 3).

MISURE FISCALI

 

La misurazione in continuo è effettuata con strumenti dedicati che prelevano senza interruzioni – 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su ciascuna linea di impianto – un campione dei fumi derivanti dalla combustione del rifiuto, a valle del trattamento di depurazione degli stessi, e restituiscono la misura delle concentrazioni in tempo reale.

TRM effettua questo tipo di misurazione, come da prescrizione autorizzativa, per i seguenti parametri:

  • Polveri totali
  • Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale – TOC
  • Acido cloridrico – HCl
  • Acido fluoridrico – HF
  • Biossido di zolfo – SO2
  • Monossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto – NO2
  • Ammoniaca – NH3
  • Monossido di carbonio – CO
  • Mercurio – Hg

 

La misurazione periodica, invece, è effettuata con strumentazione dedicata e con l’ausilio di un laboratorio specializzato: il monitoraggio periodico prevede una fase di campionamento di durata variabile in funzione del parametro oggetto di verifica ed una successiva fase di analisi in laboratorio. La periodicità di tali autocontrolli è quella prescritta dalla normativa vigente.

I parametri oggetto di misurazione periodica ai fini fiscali sono:

 

  • Metalli
    • Cadmio e Tallio (Cd + Tl)
    • Zinco (Zn)
    • Sommatoria metalli (Antimonio – Sb + Arsenico – As + Piombo – Pb + Cromo – Cr + Cobalto -Co + Rame – Cu + Manganese – Mn + Nichel – Ni + Vanadio – V + Stagno – Sn)

 

  • Microinquinanti organici
    • Diossine e furani (PCDD + PCDF)
    • Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
    • Policlorobifenili Dioxin Like(PCB-DL)*

 

*La misurazione dei PCB-DL è effettuata a partire dal 1° gennaio 2016, a seguito degli aggiornamenti normativi connessi al D. Lgs. 46/14.

 

 

 

MISURE CONOSCITIVE

 

L’autorizzazione vigente prescrive, in aggiunta alle misure fiscali, una serie di misure volte ad una migliore conoscenza del processo e ad un più spinto controllo delle sue ricadute ambientali.

 

I parametri oggetto di monitoraggio “aggiuntivo” sono alcune famiglie tra i microinquinanti organici, sostanze già oggetto di controllo fiscale periodico, ma per le quali in autorizzazione si è ritenuto di dover disporre di un maggior numero di dati. A tal fine, quindi è presente un sistema di campionamento in continuo per PCDD/ PCDF e IPA grazie al quale si ottengono campioni di 28 giorni che vengono successivamente analizzati in laboratorio.

 

Inoltre, sono effettuate misurazioni quadrimestrali delle PBDD/F (polibromodibenzodiossine e polibromodibenzofurani).

Il controllo delle emissioni è disciplinato:

 

  • dalla normativa ambientale vigente, ed in modo particolare dal D.Lgs. 152/2006, anche detto Testo Unico Ambientale, e le sue successive modifiche e integrazioni;
  • dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) vigente.

 

Il D. Lgs. 152/06 descrive le linee guida per la tutela ambientale ed in particolare indica che “L’autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l’esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l’utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell’autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell’autorità competente per il controllo nei modi previsti dall’allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall’autorizzazione [..]”.*

 

Oltre all’applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06, è necessario quindi fare riferimento all’AIA, in cui sono riportati nello specifico i parametri da campionare, le modalità di campionamento (in continuo e periodiche), i limiti emissivi nonché le prescrizioni per la messa a disposizione dei risultati agli Enti competenti (la Città Metropolitana di Torino e l’ARPA).

 

L’AIA introduce, in aggiunta alle misure previste dalla normativa ed oggetto di confronto con il limite imposto (cosiddette misure “fiscali”), alcune misure aventi carattere conoscitivo.

 

L’AIA vigente, inoltre, recepisce quanto indicato dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2010 della Commissione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

*D. Lgs. 152/06 art. 271 c. 18